L’articolo 3 del DL 1/2022 prevede che il Green Pass 3G (rilasciato dopo guarigione, vaccino o tampone negativo) sia necessario:
- dal 20 gennaio al 31 marzo (fine dello stato d’emergenza) per accedere agli esercizi che offrono servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici) e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti (penitenziari e carceri minorili);
- dal 1° febbraio al 31 marzo anche uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Un DPCM in attesa di pubblicazione dovrà stabilire quali saranno le attività commerciali alle quali si continuerà ad accedere anche senza green pass.
Ci sono alcune certezze per i negozi senza obbligo di Green Pass: i negozi che vendono generi alimentari e i supermercati saranno sicuramente liberi da vincolo, così come le farmacie e le parafarmacie.
Su altre attività, che nei mesi di lockdown erano stati considerati primari e quindi lasciati aperti (edicole, tabaccai, librerie, profumerie).
Fonte PMI