A decorrere dall’anno 2020, la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020). La stessa legge abolisce la TASI.
L’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 13/04/2021 sono state approvate le seguenti
aliquote per il versamento dell’IMU anno 2021:
ALIQUOTA BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 6,00 per
mille (solo per categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9) applicando la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00
ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI: 10,60 per mille
ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO
GRADO (Art. 16, comma 1, lettera c) – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale): 10,60 per mille applicando la riduzione del 50 per cento della base imponibile, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1,00 per mille
ALIQUOTA IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE “D”: 10,60 per mille. La Legge
ALIQUOTA BENI MERCE (fino al 2021): 2,00 per mille
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 9,20 per mille – A decorrere dall’anno 2016, sono esonerati dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono altresì esenti i terreni inclusi nell’elenco della circolare n.9 del 14/06/1993 Min. Finanze (cosiddette ZONE SVANTAGGIATE).Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'IMU.
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI: 9,60 per mille. I valori delle aree indicate come fabbricabili dal vigente P.R.G. a cui applicare l’aliquota I.M.U., sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 02/03/2021.
ALIQUOTA UNITA’ IMMOBILIARI AD USO DI PENSIONATI AIRE: 3,00 per mille. La Legge
n.178/2019 (legge di Bilancio 2021) ha previsto tra le altre cose che, per i PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO, titolari di pensione in convenzione internazionale con l’Italia, l’IMU 2021 è ridotta al 50%. L’agevolazione vale per una sola unità abitativa situata in Italia purché non locata o concessa in comodato.
Inoltre, la legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede ulteriori agevolazioni per il pagamento dell’IMU 2021.
In particolare, sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021 scadente il 16 giugno 2021):
Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui il soggetto passivo d’imposta e il gestore dell’attività devono coincidere.
Le scadenze dell’IMU sono definite dal legislatore (Legge 160/2019, comma 762) come segue:
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021.
Il pagamento dell’IMU è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24.
Codici tributi riservati all’IMU
|
F24 |
abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
3912 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
terreni |
3914 |
aree fabbricabili |
3916 |
altri fabbricati |
3918 |
immobili ad uso produttivo cat. D – quota Stato 0,76% |
3925 |
immobili ad uso produttivo cat. D – quota Comune 0,3% |
3930 |
immobili “beni merce” |
3939 |
Si fa presente che, qualora il contribuente, per l’anno 2020, non abbia versato l’IMU con l’applicazione delle corrette aliquote approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020, può regolarizzare lo stesso versamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
I valori delle aree indicate come fabbricabili dal PRG comunale a cui applicare l’aliquota IMU, sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 02/03/2021.