Loreto Aprutino - IMU 2021

Pubblicato il 17/05/2021
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Loreto Aprutino - IMU 2021

A decorrere dall’anno 2020, la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020). La stessa legge abolisce la TASI.

 

L’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 13/04/2021 sono state approvate le seguenti

aliquote per il versamento dell’IMU anno 2021:

 

ALIQUOTA BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 6,00 per

mille (solo per categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9) applicando la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00

 

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI: 10,60 per mille

 

ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO

GRADO (Art. 16, comma 1, lettera c) – Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale): 10,60 per mille applicando la riduzione del 50 per cento della base imponibile, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie  catastali  di  lusso  A/1,  A/8  e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti in  linea retta entro   il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito  a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1,00 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE “D”: 10,60 per mille. La Legge

  1. 160/2019 conferma che nel 2021 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

 

ALIQUOTA BENI MERCE (fino al 2021): 2,00 per mille

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 9,20 per mille – A decorrere dall’anno 2016, sono esonerati dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono altresì esenti i terreni inclusi nell’elenco della circolare n.9 del 14/06/1993 Min. Finanze (cosiddette ZONE SVANTAGGIATE).Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'IMU.

 

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI: 9,60 per mille. I valori delle aree indicate come fabbricabili dal vigente P.R.G. a cui applicare l’aliquota I.M.U., sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 02/03/2021.

 

ALIQUOTA UNITA’ IMMOBILIARI AD USO DI PENSIONATI AIRE: 3,00 per mille. La Legge

n.178/2019 (legge di Bilancio 2021) ha previsto tra le altre cose che, per i PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO, titolari di pensione in convenzione internazionale con l’Italia, l’IMU 2021 è ridotta al 50%. L’agevolazione vale per una sola unità abitativa situata in Italia purché non locata o concessa in comodato.

 

Inoltre, la legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede ulteriori agevolazioni per il pagamento dell’IMU 2021.

In particolare, sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021 scadente il 16 giugno 2021):

 

  • agriturismi;
  • alberghi;
  • ostelli della gioventù;
  • affittacamere;
  • bed&breakfast;
  • residence;
  • campeggi;
  • capannoni usati per allestimenti fieristici;
  • discoteche; sale da

 

Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui il soggetto passivo d’imposta e il gestore dell’attività devono coincidere.

 

Le scadenze dell’IMU sono definite dal legislatore (Legge 160/2019, comma 762) come segue:

 

  • acconto entro il 16 giugno 2021

 

  • saldo entro il 16 dicembre 2021

 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021.

 

Il pagamento dell’IMU è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24.

 

Codici tributi riservati all’IMU

 

 

F24

abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

3912

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

terreni

3914

aree fabbricabili

3916

altri fabbricati

3918

immobili ad uso produttivo cat. D – quota Stato 0,76%

3925

immobili ad uso produttivo cat. D – quota Comune 0,3%

3930

immobili “beni merce”

3939

 

Si fa presente che, qualora il contribuente, per l’anno 2020, non abbia versato l’IMU con l’applicazione delle corrette aliquote approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020, può regolarizzare lo stesso versamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

 

I valori delle aree indicate come fabbricabili dal PRG comunale a cui applicare l’aliquota IMU, sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 02/03/2021.


 

 

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