Ordinanza n.59 del 14 maggio 20202 Regione Abruzzo

Pubblicato il 15/05/2020
Pubblicato in: News
Ordinanza n.59 del 14 maggio 20202 Regione Abruzzo

Secondo l'Ordinanza n.59 del 14 maggio 20202 Regione Abruzzo dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione” (cfr., Allegato 1).
L'Ordinanza specifica anche che, dal 18 maggio 2020, le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti” (cfr., Allegato 2).

Inoltre è consentita l’apertura delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” (cfr., Allegato 3), redatto tenuto conto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere” (cfr., Allegato 4).

L’apertura delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, è condizionata al rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici” (cfr., Allegato 5).

E' inoltre  consentita l’apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi  di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995
ss.mm.ii.” (cfr., Allegato 6).

Sono consentite l’apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi” (cfr., Allegato 7), e l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;

Relativamente alle autoscuole:
a) l’art. 1, comma 1, lett. v), D.P.C.M. 26 aprile 2020 sospende gli esami di idoneità alla guida di cui all’art. 121 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ma non risulta disporre una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell’attività di istruzione di guida ai fini del conseguimento dell’idoneità;
b) il codice ATECO 85.53 Attività delle scuole guide, risulta presente nell’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 quale attività consentita. Ne consegue che le autoscuole possono effettuare esercitazioni di guida considerando l’automobile un “luogo di lavoro” e, come tale, soggetto a tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell’istruttore e del discente e la sanificazione dell’automobile dopo ogni guida;
c) le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica” (cfr., Allegato 8);
d) è consentita l’attività formativa a distanza in diretta streaming (non con video registrati), la quale consente la verifica sulla partecipazione diretta e responsabile all’attività didattica;

Dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati -fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree
pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);


Gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale ed, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale;

Per le attività finalizzate alla riapertura delle attività attualmente sospese:
a) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività commerciali sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate, in base al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura per la data del 18 maggio 2018;
b) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività formative che non appartengono alla rete della formazione accreditata e che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura in data da destinarsi;
c) allo scopo di eseguire tali interventi, è consentito l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione nonché a operatori economici ai quali sono
commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese;
d) per semplificare la messa in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Regione Abruzzo pubblica progressivamente sul sito istituzionale i protocolli di sicurezza per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni di categoria e basate sulle indicazioni contenute:
i. negli allegati del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
ii. nei documenti tecnici elaborati dall’INAIL;
iii. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
iv. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
La disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento.

Relativamente alla vendita da asporto:
a) fino al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande:
i. previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app;
ii. garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti.
b) è consentita la vendita per asporto, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande da parte di bar, pizzerie al taglio, gelaterie, pasticcerie (a titolo semplificativo, ma non esaustivo);
c) rimane fermo, in entrambi i casi, che potrà entrare nel locale un cliente alla volta,
assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nella superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata, o di sostare nelle vicinanze. È ragionevole indicare il termine di 200 metri dall’esercizio in cui è vietato sostare;
d) l’asporto è consentito anche nei giorni festivi, ivi compresa la domenica e le festività patronali. Non sono previsti limiti di orario, fermo restando il rispetto degli orari previsti dai singoli regolamenti comunali;
e) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle are di servizio e rifornimento carburante si applica il punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020. Pertanto, questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l’asporto, anche senza previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo
il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;

Relativamente alle attività commerciali nei mercati:
a) a far data dal 18 maggio 2020, sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando i protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020;
b) nei mercati coperti e scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci oggetto di commercio;
c) il commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dai Comuni territorialmente competenti;


E' consentito l’allevamento e l’addestramento di volatili (colombi viaggiatori, falchi…) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e della normativa vigente in materia; lo spostamento è consentito su tutto il territorio regionale limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;

Rimane sospesa l’attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all’interno di bar, pubblici esercizi e/o affini;

E' permesso recarsi presso le proprie seconde case e che vi è possibile pernottare nel fine settimana (cioè, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica), è possibile utilizzare auto d’epoca e auto sportive su tutto il territorio regionale purché in modo individuale o con più di una persona purché appartenenti allo stesso nucleo familiare.

In allegato l'ordinanza completa e i relativi allegati.


 

 

Utilità